Art. 32.
(Deputati regionali).

      1. I deputati regionali rappresentano l'intera regione autonoma del Friuli Venezia Giulia senza vincolo di mandato.
      2. I deputati regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o per i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
      3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato regionale presta giuramento secondo la

 

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seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia».
      4. I deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute possono prestare giuramento nella propria lingua.
      5. Ai deputati regionali è attribuita, con legge regionale, una indennità per l'espletamento del loro mandato.
      6. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alla carica di deputato regionale.